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Garante privacy e diritto all’oblio

Scritto da Erika Vittoria Conforti

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in merito al ricorso proposto dall’Autorità garante per il trattamento dei dati personali contro Google Llc, Google Italy S.r.l. per aver pregiudicato il diritto all’oblio di un privato, rendendo disponibili online notizie che lo vedevano coinvolto in vicende giudiziarie poi archiviate.  

Il catalogo dei diritti della personalità

diritti della personalità sono diritti inviolabili, indisponibili, imprescrittibili, spettanti all’essere umano in quanto tale. Nel nostro Codice civile trovano tutela espressa il diritto al nome (artt. 6-9) e il diritto all’immagine (art. 10), mentre altri trovano fondamento direttamente nella carta costituzionale quale il diritto all’integrità fisica, alla salute, alla vita e via discorrendo. 

Sono un catalogo aperto che deriva direttamente dall’interpretazione fatta dell’art. 2 Cost. al variare del contesto socio economico in cui ci troviamo. Infatti, non è un caso che con il diffondersi dei mass media e delle nuove tecnologie, il legislatore abbia sentito la necessità di eleggere a diritto della personalità anche il diritto alla riservatezza e il diritto all’oblio

Cos’è il diritto all’oblio

Il diritto all’oblio, ossia il diritto ad essere dimenticati è una fattispecie di nuova introduzione.  

Il diritto all’oblio si bilancia poi con il diritto di cronaca, del resto quella che oggi può essere una notizia di rilevanza nazionale potrebbe non esserli più nel giro di qualche anno; in questo risiede il nucleo fondamentale del concetto di diritto ad essere dimenticati, nella pretesa che l’immagine di sé muti al mutare delle circostanze e che non rimanga cristallizzata nel passato: di fatto questo diritto mira a proteggere il presente e il futuro della persona da ritratti non più veritieri della sua immagine. Questo perché l’immagine di ognuno di noi è il risultato di come appare agli altri e per come viene riportata dai media, in particolare di come viene presentata  sul web.

I diritti dell’interessato

Indipendentemente dal fatto che un determinato dato o una notizia possano o meno avere effetti pregiudizievoli, l’interessato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, ha diritto a richiedere la rimozione del collegamento tra l’informazione e il suo nome. Segnatamente il GDPR all’art. 17 parla proprio di diritto alla cancellazione per cui l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha conseguentemente l’obbligo di provvedervi.

In particolare, la cancellazione dei dati è necessaria quando la loro conservazione non è più indispensabile rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti. 

L’ordinanza della Corte di Cassazione del 24/11/2022, n. 34658/2022.

Nell’ottica di responsabilizzare sempre più i gestori dei servizi internet, l’ordinanza della Corte ha stabilito il  principio secondo cui “in tema di trattamento dei dati personali, la tutela spettante all’interessato, strettamente connessa ai diritti alla riservatezza e all’identità personale e preordinata a garantirne la dignità personale dell’individuo, ai sensi dell’art.  3 Cost. comma 1 e dell’art. 2 Cost., che si esprime nel cosiddetto “diritto all’oblio”, consente, in conformità al diritto dell’unione Europea, alle autorità italiane, ossia al Garante per la protezione dei dati personali e al giudice, di ordinare al gestore di un motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le versioni, anche extraeuropee, del suddetto motore, previo bilanciamento tra il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e il diritto alla libertà d’informazione”.